In tema di affidamento dei figli minori in caso di divorzio, ha trovato applicazione nel Tribunale di Treviso l’art. 15 della direttiva Ce n. 2201/03, sullo sdoppiamento del procedimento, in base a quale il giudice davanti al quale si tiene un giudizio di divorzio, ritenendo che il magistrato di altro Stato membro con il quale i minori hanno un legame particolare sia più idoneo a trattare il caso e prendere gli opportuni provvedimenti, può sospendere l’esame del caso e invitare le parti a presentare domanda davanti al giudice dell’altro stato membro.
E’ accaduto in Inghilterra dove il giudice del divorzio di una coppia ha disposto che, poiché la madre con le figli si erano trasferite per un periodo di tempo in Italia, il giudice italiano avesse la giurisdizione esclusiva sulla materia della responsabilità parentale; per quanto riguardava le altre questioni del divorzio permaneva la giurisdizione inglese. Questo procedimento sicuramente consente di risolvere i problemi legati all’affidamento dei figli perseguendo il fine principale di agire nell’interesse dei minori.
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