La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.c., laddove vieta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva in caso di condanna per taluni delitti espressamente indicati (considerati di particolare gravità), anche nei riguardi dei minorenni.
Il divieto di sospendere l’esecuzione della pena, applicato in modo indiscriminato al minore condannato per uno dei reati di cui al menzionato art. 656 c.p.c., introduce difatti un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosità legata al titolo del reato commesso. Ciò che esclude, invece, la valutazione del caso concreto, al punto da impedire - come avvenuto nel caso de quo - la realizzazione della specifica funzione rieducativa perseguita con le misure alternative alla detenzione, alla quale la sospensione è funzionale.
La norma in questione pertanto – chiarisce la Consulta con sentenza n. 90 del 28 aprile 2017 – imponendo l’ingresso in carcere del minore senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, si pone in contrasto con l'art. 27 Cost, ossia con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, attraverso la rieducazione del condannato, la finalità rieducativa della pena; nonché con l’art. 31 Cost., dedicato invece alla protezione della gioventù.
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