Divieto di licenziamento e accordo collettivo: quando spetta la NASpI

Pubblicato il 02 dicembre 2021

Per il periodo di vigenza del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, la normativa emergenziale ha introdotto una nuova ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI collegata alla stipula di un accordo collettivo aziendale e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L'INPS, con la circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, torna sull'argomento per fornire le linee guida da seguire a seguito delle recenti proroghe del divieto oltre la data del 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI

Con un interessante excursus storico, l'INPS riepiloga la decretazione d'urgenza emanata sul divieto di licenziamento in risposta alla situazione di grave crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica.

A partire dal decreto Agosto (articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) è stato previsto, in concomitanza con l'introduzione di un generale divieto di licenziamento, la possibilità di ovviare alle preclusioni e alle sospensioni disposte dal legislatore ricorrendo ad un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che vi aderiscono, ai quali (ove ricorrano gli altri presupposti di legge) viene eccezionalmente riconosciuta la NASpI.

L'INPS, con il messaggio n. 4464 del 2020, ha precisato che l’accesso straordinario alla NASpI per risoluzione consensuale è consentito solo fino al termine di vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per gmo.

Al decreto Agosto sono seguiti numerosi decreti-legge emergenziali che hanno via via prorogato il divieto di licenziamento. Tra questi, l’articolo 8 del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) che ha disposto la proroga del divieto e della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale:

Ulteriori deroghe sono state poi previste dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), dal decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 e dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Proroga del divieto di licenziamento: datori di lavoro interessati

L'INPS fornisce un quadro delle proroghe del divieto di licenziamento oltre la data del 30 giugno 2021 e dei datori di lavoro interessati dalle stesse.

Fino al 31 ottobre 2021

La proroga riguarda:

Fino al 31 dicembre 2021

La proroga si applica:

 Accesso alla NASpI per risoluzione consensuale: termini

In parallelo alle proroghe summenzionate, l'INPS definisce i termini finali di accesso alla NASpI per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali.

Viene in particolare chiarito che:

 Scadenza del divieto di licenziamento e NASpI

Allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento (dal 1° luglio 2021 e dal 1° gennaio 2022 secondo quanto in precedenza illustrato), si torna al regime ordinario. Pertanto, alla NASpI si può (potrà) accedere in caso di:

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