Divieto di licenziamento e accordo collettivo: quando spetta la NASpI
Pubblicato il 02 dicembre 2021
Per il periodo di vigenza del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, la normativa emergenziale ha introdotto una nuova ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI collegata alla stipula di un accordo collettivo aziendale e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
L'INPS, con la circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, torna sull'argomento per fornire le linee guida da seguire a seguito delle recenti proroghe del divieto oltre la data del 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI
Con un interessante excursus storico, l'INPS riepiloga la decretazione d'urgenza emanata sul divieto di licenziamento in risposta alla situazione di grave crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica.
A partire dal decreto Agosto (articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) è stato previsto, in concomitanza con l'introduzione di un generale divieto di licenziamento, la possibilità di ovviare alle preclusioni e alle sospensioni disposte dal legislatore ricorrendo ad un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che vi aderiscono, ai quali (ove ricorrano gli altri presupposti di legge) viene eccezionalmente riconosciuta la NASpI.
L'INPS, con il messaggio n. 4464 del 2020, ha precisato che l’accesso straordinario alla NASpI per risoluzione consensuale è consentito solo fino al termine di vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per gmo.
Al decreto Agosto sono seguiti numerosi decreti-legge emergenziali che hanno via via prorogato il divieto di licenziamento. Tra questi, l’articolo 8 del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) che ha disposto la proroga del divieto e della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale:
- in via generale, fino al 30 giugno 2021 (comma 9);
- dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 per determinati datori di lavoro (individuati dai commi 2 e 8 del medesimo articolo).
Ulteriori deroghe sono state poi previste dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), dal decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 e dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Proroga del divieto di licenziamento: datori di lavoro interessati
L'INPS fornisce un quadro delle proroghe del divieto di licenziamento oltre la data del 30 giugno 2021 e dei datori di lavoro interessati dalle stesse.
Fino al 31 ottobre 2021
La proroga riguarda:
- i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
- le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni.
Fino al 31 dicembre 2021
La proroga si applica:
- ai datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai trattamenti di AO e di CIGD (art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
- per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021 (art. 50-bis, commi 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
- per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate ala CIGO COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103 del 2021);
- per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati , previa domanda, ai trattamenti di CIGO e CIGS ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale (art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis (art. 43, comma 2, del decreto Sostegni-bis).
Accesso alla NASpI per risoluzione consensuale: termini
In parallelo alle proroghe summenzionate, l'INPS definisce i termini finali di accesso alla NASpI per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali.
Viene in particolare chiarito che:
- per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato fino (e non oltre) il 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI è ammesso solo se l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo è intervenuta entro il termine del 30 giugno 2021;
- per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale dal 1° luglio 2021, la possibilità di accedere alla NASpI è ammessa esclusivamente se la cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale risulta vigente il divieto di licenziamento. In questi casi, trovano applicazione tutte le indicazioni fornite nel corso del tempo dall'INPS (circolare n. 111 del 2020, messaggi n. 4464 del 2020, n. 528 e n. 689 del 2021).
Scadenza del divieto di licenziamento e NASpI
Allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento (dal 1° luglio 2021 e dal 1° gennaio 2022 secondo quanto in precedenza illustrato), si torna al regime ordinario. Pertanto, alla NASpI si può (potrà) accedere in caso di:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
- risoluzione consensuale nel corso della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione (articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23);
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.