E’ stato approvato, ieri, in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di recepimento della direttiva sulle società “madri-figlie”. In particolare, è stato ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regime applicabile alle suddette categorie di società. Il provvedimento interviene esclusivamente sul regime di esonero della ritenuta sugli utili corrisposti da società “figlie” residenti in Italia a società “madri” europee. La novità più grande riguarda la riduzione dal 25 al 20% della soglia minima di partecipazione richiesta per fruire del regime. In pratica, le società “madri” residenti nella Ue possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta (diritto al rimborso) a condizione che, per almeno un anno, detengano una partecipazione diretta del 20% nel capitale della società italiana che distribuisce gli utili. Tale soglia di partecipazione si abbasserà al 15% dal 2007 e al 10% dal 2009. Lo stesso regime è applicabile anche agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari similari alle azioni. In ogni caso, il particolare regime trova applicazione a condizione che siano rispettate le quote minime di partecipazione al capitale della società italiana indicate.
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