Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25033 depositata il 24 novembre, hanno fissato nuove regole in materia di demansionamento, precisando la natura e il contenuto della norma del Codice civile (art. 2103) che disciplina il divieto e il suo rapporto con gli accordi firmati con le parti sociali. Per i giudici, dunque, esistono meno ostacoli alla mobilità dei lavoratori e sono ammessi passaggi di mansioni purchè decisi dalla contrattazione collettiva e che riguardino incarichi diversi, ma all’interno della stessa qualifica. La contrattazione collettiva può, cioè, farsi carico di eventuali cambiamenti di compiti, prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio o di avvicinamento o di rotazione che non violino la garanzia dell’articolo 2103 del Codice civile.
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