E’ stata confermata dalla Cassazione la sentenza di merito di condanna per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, contestati a due imputati per violazioni delle prescrizioni amministrative sugli orari e per superamento dei valori soglia fissati in materia di immissioni rumorose.
Nella specie, la decisione dei giudici di secondo grado aveva rilevato il concorso formale tra i reati contestati, negando ai ricorrenti l’applicazione della depenalizzazione di cui alla Legge n. 447/1995 relativamente alla condotta di cui al secondo comma dell’articolo 659, primo e secondo comma, del Codice penale.
In particolare, la Corte di cassazione – sentenza n. 35422 del 24 agosto 2016 - stato ricordato come, in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell’articolo 659 C.p. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme.
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