Cambia il calendario d’invio dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, tale obbligo decorre:
A specificarlo è il provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020, attuato di concerto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’art. 1, co. 909 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è intervenuto nel corpus normativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 introducendo, con il comma 1-bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
A seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale dettata dal Coronavirus, sono stati uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Resta inalterato, invece, il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
In merito alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che occorre effettuarla:
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