Risponde penalmente per possesso di segni distintivi contraffatti, colui che detiene un dispositivo delle forze dell’ordine che, pur senza riprodurre fedelmente l’originale, ne simuli la funzione, ossia, sia idoneo a trarre agevolmente in inganno il cittadino sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso del segno medesimo.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, confermando la condanna ex art. 497 ter c.p. di un soggetto, per aver illecitamente detenuto e fatto uso di un distintivo della Polizia di Stato, che esibiva spacciandosi per agente di Polizia, intimando ad una signora di spostare la macchina, altrimenti si sarebbe annotato la targa e l’avrebbe fatta rimuovere.
Ed a nulla è valso invocare, da parte dell’imputato – conclude la Corte con sentenza n. 34894 del 16 agosto 2016 - la causa di esclusione di punibilità ex art. 49 comma 2 c.p., per essere il falso mostrato del tutto grossolano ed inoffensivo, tale da non trarre in inganno nemmeno la stessa signora cui era stato esibito.
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