La norma che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.
Si tratta dell’ipotesi derogatoria sancita dall'ultimo comma dell'articolo 9 del D.m. n. 1444/1968.
Come anche ritenuto dalla Consulta (sentenza n. 6/2013), detta ultima disposizione costituisce “espressione di una sintesi normativa”, consentendo che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale “solo nei limiti ivi indicati”, ovvero a condizione che le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26354 del 7 novembre 2017, pronunciata nell’ambito di una causa che aveva ad oggetto le distanze tra due edifici, uno dei quali di recente costruzione e realizzato senza il rispetto dei limiti previsti dalle norme statali. Nella specie, solo uno dei due terreni ove insistevano gli edifici ricadeva nel piano particolareggiato del Comune, con la conseguenza che la deroga alle distanze legali era da considerare inapplicabile.
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