, con la sentenza n. 9557/2006, entrando nel merito del potere di distacco nei confronti di un lavoratore presso una struttura affiliata, afferma che esso spetta esclusivamente al datore di lavoro, in considerazione del suo interesse, anche se questi non può esercitarlo in maniera arbitraria, quindi con finalità non consentite. È così necessario stabilire se l’eventuale rifiuto del lavoratore, che può rappresentare giusta causa di licenziamento, sia giustificato o meno dall’arbitrarietà dell’ordine in relazione alle finalità perseguite, poiché ci deve essere un bilanciamento adeguato tra esigenze aziendali e interessi importanti del lavoratore.
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