Distacco sempre motivato

Pubblicato il 08 maggio 2006

, con la sentenza n. 9557/2006, entrando nel merito del potere di distacco nei confronti di un lavoratore presso una struttura affiliata, afferma che esso spetta esclusivamente al datore di lavoro, in considerazione del suo interesse, anche se questi non può esercitarlo in maniera arbitraria, quindi con finalità non consentite. È così necessario stabilire se l’eventuale rifiuto del lavoratore, che può rappresentare giusta causa di licenziamento, sia giustificato o meno dall’arbitrarietà dell’ordine in relazione alle finalità perseguite, poiché ci deve essere un bilanciamento adeguato tra esigenze aziendali e interessi importanti del lavoratore.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy