Il ministero del Lavoro – nota 1865 di ieri – afferma che per evitare l’astensione anticipata dal lavoro, la dipendente in stato di gravidanza può essere destinata ad altre attività anche presso sede diversa dall’abituale, purché resti nel medesimo Comune e dia il proprio consenso. Ove la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, per condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli, o in presenza di gravi complicanze della gravidanza o, ancora, di preesistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato, dovrà astenersi anticipatamente dal lavoro.
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