Distacchi di personale: novità IVA e modifiche normative 2025

Pubblicato il 04 marzo 2025

La circolare n. 4/2025 di Assonime, pubblicata il 3 marzo 2025, esamina in dettaglio le novità introdotte dalla recente normativa in materia di IVA applicata ai distacchi e prestiti di personale. La circolare commenta le disposizioni dell'art. 16-bis del Decreto-legge n. 131/2024, che ha abrogato l'art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, norma che escludeva dal trattamento IVA i distacchi di personale nei casi in cui fosse previsto solo il rimborso dei costi. La modifica, che entrerà in vigore per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, allinea la normativa italiana ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il distacco di personale, quando correlato a un rimborso, deve essere considerato come una prestazione di servizi soggetta ad IVA. La circolare affronta inoltre le implicazioni della normativa sui contratti preesistenti e le problematiche relative alla somministrazione di manodopera, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Distacco di personale interno all'azienda: definizione e implicazioni fiscali

Il distacco di personale all'interno dell'azienda si verifica quando un datore di lavoro, per soddisfare le proprie esigenze organizzative o produttive, decide di temporaneamente assegnare uno o più suoi dipendenti a svolgere attività lavorativa presso un'altra sede dell'azienda, o all'interno di una diversa divisione o filiale del medesimo gruppo societario. In altre parole, il distacco interno riguarda il trasferimento temporaneo di personale da una parte dell'organizzazione a un'altra, mantenendo invariato il rapporto di lavoro con il datore di origine.

Questo strumento permette di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, adattandole alle necessità specifiche che possono emergere in diverse aree dell'impresa, senza ricorrere a nuove assunzioni. Il dipendente distaccato continua ad essere sotto la responsabilità del datore di lavoro originario, ma presta la propria attività presso un altro ente del gruppo, che si avvale temporaneamente delle sue competenze.

Nel contesto fiscale e IVA, il distacco interno di personale deve ora essere trattato in conformità alle normative europee, come stabilito dal Decreto-legge n. 131 del 2024, e potrebbe essere soggetto a IVA a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, qualora vi sia un rimborso dei costi sostenuti per il distacco.

Novità fiscali sui distacchi di personale a partire dal 2025: applicazione dell'IVA e principi europei

A partire dal 2025, anche a livello nazionale, i contratti di distacco o prestito di personale dovranno seguire i principi stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. In particolare, il distacco di personale sarà trattato come una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, a condizione che vi sia un nesso diretto tra il servizio reso (distacco) e il corrispettivo ricevuto (rimborso dei costi). Questo significa che l'importo del rimborso dei costi sostenuti per il distacco dovrà essere considerato come una forma di pagamento per una prestazione di servizio, e quindi soggetto ad IVA. La modifica normativa, che abroga l'art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, elimina l'esclusione da IVA per i distacchi di personale che prevedevano solo il rimborso dei costi, applicando invece i principi europei che trattano il distacco come una transazione soggetta a IVA.

Assonime sugli effetti temporali della nuova normativa sui distacchi di personale

Assonime, nella sua circolare n. 4/2025, fornisce importanti precisazioni sugli effetti temporali della nuova disposizione in materia di distacchi di personale, introdotta dall'art. 16-bis del Decreto-legge n. 131/2024. In particolare, l'Associazione sottolinea che il trattamento IVA dei distacchi di personale si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tuttavia, per i contratti precedenti a tale data, la normativa prevede una disciplina transitoria, che consente di mantenere i comportamenti già adottati dai soggetti passivi (sia che abbiano escluso l'operazione da IVA, sia che abbiano assoggettato la prestazione a imposta).

Assonime evidenzia che, nel caso in cui l'operazione fosse stata assoggettata a IVA durante la vigenza dell'art. 8, comma 35 della Legge n. 67/1988, oppure se il contratto fosse stato stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 2024, il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del committente deve essere garantito. In altre parole, il committente potrà detrarre l'IVA sostenuta anche se il distacco del personale è stato trattato in modo diverso secondo la normativa precedente, sempre che siano rispettati i requisiti soggettivi per fruire del diritto alla detrazione.

Queste precisazioni sono fondamentali per garantire che le imprese, che si trovano ad affrontare la transizione a questa nuova disciplina, possano continuare a beneficiare dei diritti legittimi previsti dalla normativa fiscale, senza compromettere i propri vantaggi economici derivanti dal trattamento IVA delle operazioni relative al distacco di personale.

Effetti della modifica normativa sui distacchi di personale rispetto alla somministrazione di manodopera

Assonime, nella sua circolare n. 4/2025, affronta anche gli effetti che la modifica normativa in tema di distacco del personale potrebbe avere sulla disciplina della somministrazione di manodopera. L’Associazione evidenzia una possibile disparità di trattamento tra queste due modalità di messa a disposizione del personale, a causa dell’applicazione dell’IVA sui distacchi, che potrebbe comportare un incremento del costo del lavoro per l’impresa utilizzatrice, soprattutto nei casi in cui l'impresa abbia limitazioni al diritto di detrazione dell’IVA (ad esempio, per operazioni esenti IVA).

In particolare, Assonime osserva che, sebbene la normativa italiana sui distacchi di personale sia stata recentemente modificata, la disciplina della somministrazione di manodopera non abbia subito alcuna modifica sostanziale. Questo potrebbe creare una disparità tra le due pratiche, poiché la somministrazione di manodopera, che implica l'impiego di lavoratori attraverso agenzie di lavoro temporaneo, continua ad essere trattata diversamente rispetto ai distacchi, che ora sono soggetti a IVA.

Secondo Assonime, l’introduzione dell’IVA sui distacchi potrebbe essere vista come un “appesantimento” dei costi per l’impresa utilizzatrice, in particolare in assenza di un diritto pieno di detrazione dell’IVA. Inoltre, l’associazione suggerisce che la norma che ha abrogato l’art. 8, comma 35 della Legge n. 67/1988 (che escludeva il distacco da IVA), pur introducendo una regolamentazione più in linea con i principi europei, non risolve completamente la questione della disparità di trattamento tra distacco di personale e somministrazione di manodopera, che potrebbe non essere giustificabile a livello fiscale.

Assonime auspica un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate per risolvere le questioni pendenti riguardo al trattamento fiscale dei distacchi di personale, in particolare sul nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. Sebbene l’Agenzia abbia risposto a un interpello, permangono incertezze interpretative. L'associazione chiede maggiore chiarezza per garantire equità fiscale e ridurre le incertezze per le imprese.
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