Dispositivi anti-Covid, aliquota IVA agevolata. Chiarimenti

Pubblicato il 16 ottobre 2020

Il Decreto Rilancio ha previsto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, l’articolo 124 del Dl n. 34/2020, prevede un regime di esenzione con diritto a detrazione, temporaneamente accordato a tutti quei dispositivi ritenuti necessari per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Nello specifico, il suddetto articolo ha apportato una modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto Iva (Dpr 633/72), prevedendo l’indicazione puntuale di tutti i beni che devono considerarsi agevolati (nuova voce 1-ter.1).

Ai fini del contenimento dell’epidemia in atto, infatti, le cessioni di tutti i beni indicati nella nuova voce, sono così tassati:

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, fornisce numerosi chiarimenti in merito alla suddetta disciplina agevolativa, rispondendo anche ai numerosi dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.

Cessione beni anti-Covid. Ambito applicativo

Il primo chiarimento reso è che per beneficiare dell’agevolazione fiscale, tutte le cessioni dei beni dell’elenco (che deve considerarsi tassativo), devono avere una finalità sanitaria. Cosa che secondo l’Agenzia, vista la natura dei beni elencati è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi.

Non può tuttavia escludersi che alcuni dei suddetti beni possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario, come nel caso delle soluzioni idroalcoliche, che possono avere un fine cosmetico e, quindi, non usufruire del regime di favore. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.

Rientrano nel regime di favore oltre alle importazioni dei beni ricompresi nell'elenco, anche gli acquisti intra-Ue dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 124, riservando così a tali operazioni lo stesso trattamento di favore.

L’ambito soggettivo delle misure di favore presenta quindi un orizzonte ampio, essendo applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione.

In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 valgono considerazioni analoghe, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124, ovvero, tutti i beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Appurato ciò è possibile applicare il trattamento IVA agevolato alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA.

Cessione beni anti-Covid. Altri chiarimenti

Alcuni importanti chiarimenti sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria in riposta ai quesiti più ricorrenti pervenuti sull’argomento.

Nella circolare n. 26/E/2020 si specifica pertanto che:

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