Il Decreto Rilancio ha previsto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, l’articolo 124 del Dl n. 34/2020, prevede un regime di “esenzione con diritto a detrazione”, temporaneamente accordato a tutti quei dispositivi ritenuti necessari per contrastare la diffusione del Coronavirus.
Nello specifico, il suddetto articolo ha apportato una modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto Iva (Dpr 633/72), prevedendo l’indicazione puntuale di tutti i beni che devono considerarsi agevolati (nuova voce 1-ter.1).
Ai fini del contenimento dell’epidemia in atto, infatti, le cessioni di tutti i beni indicati nella nuova voce, sono così tassati:
se attuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. cessioni ad “aliquota zero”);
se attuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono effettuate con applicazione dell’aliquota IVA del 5%.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, fornisce numerosi chiarimenti in merito alla suddetta disciplina agevolativa, rispondendo anche ai numerosi dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.
Il primo chiarimento reso è che per beneficiare dell’agevolazione fiscale, tutte le cessioni dei beni dell’elenco (che deve considerarsi tassativo), devono avere una finalità sanitaria. Cosa che secondo l’Agenzia, vista la natura dei beni elencati è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi.
Non può tuttavia escludersi che alcuni dei suddetti beni possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario, come nel caso delle soluzioni idroalcoliche, che possono avere un fine cosmetico e, quindi, non usufruire del regime di favore. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.
Rientrano nel regime di favore oltre alle importazioni dei beni ricompresi nell'elenco, anche gli acquisti intra-Ue dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 124, riservando così a tali operazioni lo stesso trattamento di favore.
L’ambito soggettivo delle misure di favore presenta quindi un orizzonte ampio, essendo applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 valgono considerazioni analoghe, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124, ovvero, tutti i beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Appurato ciò è possibile applicare il trattamento IVA agevolato alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA.
Alcuni importanti chiarimenti sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria in riposta ai quesiti più ricorrenti pervenuti sull’argomento.
Nella circolare n. 26/E/2020 si specifica pertanto che:
nella definizione di termometri rientrano tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner;
nella definizione di “detergenti disinfettanti per mani” rientrano i detergenti, gli igienizzanti per le mani che hanno “potere disinfettante”, mentre ne sono esclusi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco;
nella definizione di “mascherine” sono ricomprese le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Pertanto, beneficiano dell’aliquota IVA “zero” sino a fine anno e del 5% dal 1° gennaio 2021, le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro), così come pure le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL;
ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie (i.e. UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), non possono beneficiare del trattamento IVA agevolato;
sono agevolabili ai sensi dell’articolo 124 le mascherine c.d. ricaricabili intendendo per tali quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente;
fra i presidi agevolabili rientrano i dispenser a muro per disinfettanti e anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone;
rientrano nella definizione di “soluzione idroalcolica in litri” e dunque sono agevolate fiscalmente tutte le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura. Pertanto sono comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie;
aliquota IVA agevolata, infine, anche per tutti gli strumenti per la diagnostica per Covid-19, compresi i saturimetri e i test sierologici.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".