Facendo seguito al messaggio n. 1166/2018 l’INPS, con messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018, ha precisato le modalità di applicazione della decadenza e della prescrizione alle indennità di disoccupazione non agricola nell’ambito della gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.
Qualora la domanda di indennità di disoccupazione sia definita con emissione del provvedimento di reiezione e siano concluse anche tutte le successive fasi del procedimento, il dies a quo dal quale decorre l’anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è rappresentato dalla data di comunicazione della decisione del Comitato provinciale competente, sempre che siano stati rispettati i termini procedimentali stabiliti e che, quindi, tale data non si collochi temporalmente oltre il 300° giorno. Ove la comunicazione della decisione del Comitato avvenga oltre il limite dei 300 giorni, il dies a quo è fissato nel 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è definita con emissione del provvedimento di reiezione, è presentato il ricorso al Comitato provinciale competente ma non vi è pronuncia da parte di quest’ultimo, il dies a quo dal quale decorre l’anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è rappresentato dal termine entro il quale il Comitato si sarebbe dovuto pronunciare sul ricorso (90 gg dalla presentazione del ricorso stesso); se, però, tale data si colloca temporalmente oltre il 300° giorno, il dies a quo è fissato nel 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda di indennità di disoccupazione venga definita con emissione del provvedimento di reiezione ma l’interessato non presenti ricorso al Comitato competente, il dies a quo dal quale decorre l’anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è rappresentato dal 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Infine, qualora la domanda di indennità di disoccupazione non venga definita, quindi non venga emesso alcun provvedimento di reiezione, il dies a quo dal quale decorre l’anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è rappresentato dal 301° giorno dalla data di presentazione della domanda. In quest’ultima casistica, l’Istituto fa rientrare anche le domande di indennità di disoccupazione che, essendo state sottoposte ad un’istruttoria particolarmente lunga, non sono state definite né entro i termini procedimentali, né entro i termini previsti per la proposizione dell’azione giudiziaria.
Chiarisce il messaggio che per “prestazione riconosciuta solo in parte” si intende il caso in cui la domanda di prestazione è stata definita ma la somma posta in pagamento deriva da un calcolo nel quale non sono stati presi in considerazione alcuni elementi contributivi e/o retributivi già in essere al momento della definizione della domanda e che avrebbero determinato una prestazione di durata e/o misura superiore. L’assicurato, pertanto, vanta un diritto di credito nei confronti dell’Istituto che è soggetto ad un termine di decadenza di un anno, decorrente dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione parziale o, in assenza di questo, dalla data di primo pagamento della prestazione.
Rientrano in questa tipologia i casi in cui la domanda di prestazione viene definita in assenza di alcune denunce mensili, a causa dell’invio tardivo dei flussi Emens da parte del datore di lavoro.
Se un evento successivo al provvedimento di prima liquidazione dell’indennità di disoccupazione (cd. “sopravvenienza”) determina un incremento della prestazione, quindi un nuovo diritto di credito, la domanda finalizzata ad ottenere l’adeguamento dell’importo della prestazione non soggiace a decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale.
Il calcolo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal verificarsi del fatto sopravvenuto.
Sono soggetti al solo limite prescrizionale di cinque anni anche i pagamenti di prestazione non riscossi.
In particolare - conclude l’INPS - ove la domanda di prestazione sia stata definita e l’assicurato abbia ricevuto il relativo provvedimento di accoglimento prima dell’avvenuto blocco, i ratei di prestazione bloccati, quindi non riscossi dall’interessato, sono soggetti alla prescrizione quinquennale poiché tale fattispecie non rientra fra le casistiche di applicazione della decadenza (domande respinte o liquidazioni parziali).
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