Disoccupazione in favore degli operai agricoli

Pubblicato il 02 agosto 2017

L’INPS ha chiarito che al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui al R.D. n. 1827/1935 se, nel biennio antecedente al licenziamento, può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo.

Analogamente, non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in quanto, nel caso di specie, l’applicabilità è espressamente esclusa dal Legislatore.

Il messaggio dell’Istituto n. 3180 dell’1 agosto 2017 specifica, altresì, che, qualora un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non potrà essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola poiché secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo non residuano giornate indennizzabili.

Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI nel caso in cui nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy