I moduli SR163 e il modulo di “Identificazione Finanziaria” per i pagamenti su conti esteri vanno presentati - da parte del richiedente la prestazione di disoccupazione agricola - una sola volta e sono validi fino a che il richiedente la prestazione non comunichi la titolarità di un nuovo conto corrente e quindi di un nuovo codice IBAN.
Questo è quanto ha chiarito l’INPS con messaggio n. 5149 del 22 dicembre 2017 sottolineando che, pertanto, nel caso in cui il richiedente la prestazione abbia già provveduto ad allegare il modulo in questione in occasione di una precedente domanda e l’IBAN sia già stato validato, non deve essere nuovamente richiesta la presentazione del modulo SR163 o del modulo di “Identificazione Finanziaria”.
In caso di richiesta di pagamento della prestazione su un conto corrente bancario estero l’interessato deve produrre, in sostituzione del modulo SR163, il modulo di “Identificazione Finanziaria” (Financial Identification) predisposto dagli organi della comunità europea e disponibile cliccando qui.
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