Disciplina per il riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti Ias. Chiarimenti

Pubblicato il 11 luglio 2009

L’agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 33, in data 10 luglio 2009, con l’intento di fornire delle spiegazioni in merito alla disciplina del riallineamento dei valori contabili collegata all’introduzione delle nuove regole fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifres). Tali regole sono state previste dalla legge Finanziaria n. 244/07, che ha tentato di eliminare numerosi disallineamenti per le società che adottano i criteri Ias, rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio, al fine di cercare di evitare la formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali. Le nuove regole hanno valore per i bilanci successivi in corso a quello chiuso al 31 dicembre 2007, lasciando così aperti i disallineamenti precedenti all’anno 2008. A tal proposito, è intervenuto il seguente decreto anticrisi (il DL 185/2008), che ha consentito di affrancare le residue differenze esistenti al 1° gennaio 2009, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. L’articolo 15 del Dl 185/08 sancisce che continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale precedente tutte quelle operazioni che, poste in essere in periodi d'imposta precedenti, hanno in questi assunto rilevanza fiscale in base a regole di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale diverse da quelle di bilancio. La circolare n. 33/E, dopo aver ribadito che il riallineamento assume carattere oneroso e facoltativo, tenta di istruire su come muoversi nel regime transitorio previsto per le operazioni poste in essere anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, analizzando così i diversi regimi di riallineamento e le diverse modalità di tassazione.

Roberta Moscioni

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