A seguito del riordino complessivo del sistema degli interpelli avvenuto ad opera del Dlgs n. 156/2015, che ha riformato la procedura dell'interpello del contribuente a partire dal 1° gennaio 2016, l'Amministrazione finanziaria ha pubblicato la circolare n. 9/E/2016 con le istruzioni in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'istituto, con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova circolare agenziale analizza le diverse tipologie di interpello integrando le indicazioni di carattere procedurale già fornite con il provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016.
L'Agenzia prende in rassegna le nuove tipologie di interpello che sono state inserite nello Statuto del contribuente, i termini per la loro presentazione e quelli di risposta dell'Amministrazione finanziaria e la regola del silenzio-assenzo, che a garanzia del contribuente è stata estesa a tutte le tipologie di interpello.
La circolare n. 9 del 1° aprile 2016 analizza come siano state eliminate alcune forme di interpello obbligatorio e come, per alleggerire gli adempimenti a carico del contribuente, siano state messe a loro disposizione quattro nuove tipologie:
- interpello ordinario, finalizzato alla richiesta di un chiarimento su aspetti normativi;
- interpello probatorio, finalizzato ad ottenere l’accesso a un determinato regime fiscale;
- interpello disapplicativo, per rimuovere l’operatività di specifiche norme tributarie introdotte in chiave antielusiva
- interpello anti-abuso, per dare attuazione alla nuova disciplina sull’abuso del diritto.
Rispetto al vecchio sistema degli interpelli, le novità introdotte dal legislatore sono volte a:
Per presentare l’istanza relativa ai nuovi interpelli non ci sono più termini anticipati: le istanze di interpello, infatti, possono essere presentate entro il termine della dichiarazione e non è più necessario l'anticipo di 90 o 120 giorni rispetto alla scadenza di Unico previsto dalla precedente disciplina
Anche l'Agenzia avrà minor tempo per rispondere. E' stata ridotta la tempistica di lavorazione delle istanze: i termini per la risposta decorrono a partire dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, ovvero dalla regolarizzazione della stessa e sono di 90 giorni per gli interpelli ordinari e 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello.
Senza la risposta vale il silenzio assenso e tale regola è stata estesa a tutte le tipologie di interpello.
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