Disciplina Cfc. Gli esiti della consultazione pubblica: salvi i comportamenti pregressi

Pubblicato il 09 settembre 2021

Si è chiusa lo scorso 6 agosto la pubblica consultazione su:

Gli operatori hanno potuto inviare le loro osservazioni, proposte di modifica o di integrazione, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate eventualmente di recepirli nella versione definitiva della circolare.

I contributi pervenuti sono stati resi pubblici l’8 settembre 2021.

Numerosi sono stati i commenti inviati da parte delle associazioni di categoria e degli studi tributari.

Tra i rilievi ricorrenti vi è quello che siano fatti salvi i comportamenti pregressi, visto che la disciplina delle Cfc è stata riformulata dal decreto Atad (Dlgs 142/18) e ha trovato applicazione già per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Si auspica, quindi, che le indicazioni che verranno diffuse dall’Agenzia nella circolare di prossima pubblicazione siano valide per il futuro e salvino quei comportamenti già messi in atto, a meno che questi non risultino palesemente infondati o contra legem.

Alcune osservazioni hanno riguardato i soggetti controllanti, dato che tra essi possono essere fatti rientrare anche gli Oicr e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

In merito ai primi, i dubbi sono sorti essendo questi considerati soggetti passivi Ires, anche se però poi sono esenti dalle imposte sui redditi (sia quelli mobiliari, sia quelli immobiliari) salvo pochi casi di redditi tassati alla fonte. A tal punto, sia la tassazione per trasparenza che l’obbligo dichiarativo sembrano irragionevoli per un Oic che controlli una società estera.

Una novità del decreto Atad è stata proprio l’inserimento delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che controllino società estere, tra il novero dei soggetti controllanti.

Inoltre, è da tenere a mente che la disciplina delle Cfc rileva solo per le partecipazioni in società controllate estere che sono parte del patrimonio della stabile organizzazione. Pertanto, tra i rilievi avanzati vi è quello di meglio specificare il concetto di “effettiva connessione” della partecipazione estera alla branch, che farebbe scattare la disciplina.

Assonime ha invece fatto un rilievo sui centri di distribuzione. Per l’Associazione le società che operano, ad esempio, come centri di distribuzione dei prodotti del gruppo hanno una funzione economica “strategica” per l’organizzazione del gruppo stesso. Costituiscono un anello tipico della “filiera” commerciale che ne giustifica l’esistenza e l’operatività e, anche nella prospettiva dell’Ocse, svolgono un’attività non marginale, attraverso funzioni di commercializzazione, logistica, selezione delle forniture, che non possono mai essere considerate «a scarso valore aggiunto».

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