L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4 del 17 gennaio chiarito che per usufruire delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’auto riconosciute alle persone con disabilità, è necessario che il veicolo sia intestato al diretto beneficiario, se titolare di un reddito proprio, o al soggetto di cui la persona disabile è fiscalmente a carico. Trattandosi di un regime fiscale di favore, l’interpretazione delle relative norme “non può fondarsi su criteri analogici e estensivi”. Per tali ragione – precisa la risoluzione – il regime legale di comunione dei beni (cioè il fatto che in una coppia in comunione dei beni, il veicolo fosse civilisticamente di proprietà di entrambi i coniugi) non è condizione sufficiente a ottenere l’agevolazione.
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