Con la sentenza pronunciata il 17 novembre 2015 in riferimento alla causa Bondavalli contro Italia (ricorso n. 35532/12), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) sul diritto al rispetto della vita privata e familiare nell’ambito di una vicenda concernente l’impossibilità per il ricorrente, un cittadino italiano, di esercitare pienamente il diritto di visita al proprio figlio.
L’uomo aveva lamentato di essere stato contrastato nell’esercizio del proprio diritto in ragione dei rapporti negativi dei servizi sociali con i quali la madre del minore aveva legami professionali.
La Corte europea ha in particolare rilevato che, nonostante i diversi appelli proposti dal deducente, e le innumerevoli perizie dallo stesso prodotte secondo le quali era stato escluso che il medesimo soffrisse di disturbi psicologici, i giudici nazionali avevano continuato ad affidare il controllo delle visite ai servizi sociali, non riuscendo, ossia, a prendere i provvedimenti opportuni per tutelare i diritti e gli interessi del padre.
In ragione delle conseguenze irrimediabili che il passare del tempo può avere sulle relazioni tra il figlio e suo padre, la Corte ha sottolineato come spetti alle autorità nazionali rivedere, entro stretto margine di tempo, il diritto di visita del ricorrente, tenendo conto anche dell’interesse prioritario del minore.
Lo Stato italiano è stato, quindi, condannato a versare al ricorrente 10mila euro a titolo di danno non patrimoniale e 15 mila euro per costi e spese.
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