Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 14060 depositata il 7 luglio 2015 – in materia di diritto d’autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé il danno.
Al soggetto che ha l’esclusiva, ossia, incombe solo l’onere relativo all’estensione del suddetto danno.
Per quel che riguarda la prova dell’entità del danno, in questo contesto, si applicano le normali regole che prevedono, in via estrema, anche il ricorso alla liquidazione equitativa.
E nell’ambito di questa valutazione equitativa – viene ricordato nel testo della decisione - è consentito al giudice di inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria.
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