Diritto di abitazione del coniuge superstite e successione legittima
Pubblicato il 28 febbraio 2013
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la
sentenza 4847 del 27 febbraio 2013, si sono pronunciate con riferimento alla questione del riconoscimento dei diritti di abitazione ed uso previsti dal Codice civile nell’ambito della successione legittima sancendo la spettanza, in favore del coniuge del
de cuius, dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano ai sensi dell’articolo 540 secondo comma del Codice civile.
Secondo la Corte, in particolare, il valore capitale di questi diritti va stralciato dall’asse ereditario prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima,
“non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.