Diritto d’accesso al libro soci per gli indirizzi
Pubblicato il 06 maggio 2009
Due provvedimenti a firma del Garante della privacy intervengono sul doppio tema del diritto d’accesso al libro soci e dello spamming. Nel primo, il Garante conviene con un piccolo azionista di una Spa che ha chiesto di accedere a tutti i dati indicati nel libro soci, confermando che il domicilio dell’azionista rientra tra le informazioni obbligatorie da riportare sul libro soci e che l’azionista può ottenere l’estratto o la copia del libro che comprenda gli indirizzi. Ma a tal fine deve rivolgersi al giudice ordinario, senza che il Garante abbia altrettanto potere di ordinare ad una Spa di consentire l’ispezione del libro soci. Nel secondo, sulle operazioni di marketing effettuate con sistemi automatizzati, l’Authority sottolinea come sia necessario, anche provenendo i dati personali dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, chiedere e ottenere il consenso degli interessati.