Per la Corte di cassazione è legittimo che il Garante privacy italiano ordini al gestore di un motore di ricerca - nella specie Google - di effettuare una deindicizzazione con estensione globale, ossia su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore.
Ciò, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano.
Difatti, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 2 della Costituzione, ammette, in conformità al diritto dell’Unione europea, che le autorità italiane - ossia il Garante per la protezione dei dati personali e il giudice - possano ordinare una deindicizzazione che abbia portata extraterritoriale.
E' quanto si legge nel testo dell'ordinanza n. 34658 del 24 novembre 2022, emessa dalla Prima sezione civile della Suprema corte in accoglimento di un ricorso avanzato dal Garante.
Quest'ultimo, in particolare, si era opposto alla decisione con cui era stato giudizialmente limitato un proprio provvedimento, assunto nei confronti del gestore del motore di ricerca, riducendolo all'ordine di rimozione degli Url sulle sole versioni nazionali del motore di ricerca, ossia a quelle corrispondenti agli Stati membri dell'Unione Europea.
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