Diritto alla reversibilità anche per matrimonio consolare
Pubblicato il 07 febbraio 2011
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità deve considerarsi valido e legittimo il matrimonio consolare ossia celebrato presso un'ambasciata estera situata in Italia. Lo ha espressamente affermato la prima sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza n.
25564 del 17 dicembre 2010.
Nel caso affrontato dalla Corte la seconda moglie di un uomo contestava la legittimità del primo matrimonio perchè avvenuto nell'ambasciata estera; inoltre essa lamentava che, in ordine al criterio della ripartizione in base alla durata del vincolo, doveva farsi riferimento alla data di trascrizione del matrimonio e non a quella della celebrazione.
I giudici della Corte suprema hanno osservato che ai sensi del principio di extraterritorialità lo Stato ospitante deve assicurare, senza turbative ed intromissioni, l'espletamento della missione diplomatica. In più, i coniugi hanno beneficiato, dalla celebrazione del matrimonio fino al divorzio, di un possesso di stato, art. 131 codice civile, che legittima l'unione.
Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, precisa la sentenza, la data da cui deve computarsi la durata dell'unione è quella della celebrazione del rito.