Al costruttore – venditore originario di un’abitazione, è dovuto un apposito corrispettivo dall’acquirente (o integrazione dei prezzo dell’unità abitativa compravenduta) per il diritto d’uso dell’area adibita a parcheggio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 10727 del 3 maggio 2017, respingendo le ragioni dell’acquirente di un’immobile, che rivendicava il trasferimento, assieme all’edificio e quale suo accessorio o pertinenza, del posto per il parcheggio dell’auto.
Appare corretta in proposito, secondo gli ermellini, la statuizione dei giudici d’Appello, secondo cui non è affatto escluso che per il riconoscimento del diritto reale di uso del parcheggio, sia dovuto un corrispettivo alla parte venditrice.
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