Non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di rimborso dei diritti indebitamente versati alle camere di commercio. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2007. Secondo l’Agenzia il diritto annuale ha natura tributaria come affermato dalla Cassazione e come si desume dalla circostanza che le relative controversie appartengono alla giurisprudenza tributaria. Pertanto, dato che sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (art5, Dpr n. 642/72), anche le istanze di rimborso del diritto annuale per somme erroneamente versate e non dovute beneficiano dell’esenzione.
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