Dirigenti, maternità senza sanzioni sui pagamenti tardivi

Pubblicato il 24 maggio 2006

La circolare n. 76 dell’Inps contiene le istruzioni operative per attuare la disciplina della maternità dei dirigenti. Il testo, infatti, illustra alle aziende le modalità di applicazione della legge 104/06, che ha esteso ai lavoratori con qualifica di dirigenti la tutela previdenziale della maternità e paternità prevista dal decreto legislativo 151/01. L’Inps rassicura poi le aziende che non si sono adeguate alle nuove regole dal mese di aprile, alle quali non saranno applicate sanzioni. La nuova disciplina, entrata in vigore il 1° aprile di fatto trasferito l’onere economico delle assenze per maternità dal datore di lavoro all’Inps, imponendo di conseguenza all’azienda di finanziare la nuova prestazione previdenziale attraverso il versamento del contributo di maternità. Secondo l’Ente previdenziale sono indennizzabili tutti i periodi di congedo (maternità, parentale, riposi giornalieri) collocati dal 1° aprile 2006, anche se l’astensione abbia avuto inizio prima di quella data. Viceversa, i congedi fruiti fino al 31 marzo 2006 devono essere normalmente retribuiti dal datore di lavoro secondo le regole previste nel Ccnl. Nel caso specifico dei riposi giornalieri, non essendo previsto per i dirigenti un orario di lavoro predeterminato, l’Inps precisa che per la determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi per allattamento si debba far riferimento all’orario previsto per gli impiegati di massima categoria. Per la richiesta delle prestazioni, i dirigenti possono utilizzare i modelli Mat e AstFac in uso, in attesa del loro prossimo aggiornamento.    

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