Il 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager è stato siglato l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).
Nell'ambito della definizione della categoria dei dirigenti, vengono introdotte ulteriori figure professionali.
Trattamento minimo complessivo di garanzia
Viene elevato il trattamento minimo complessivo di garanzia.
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Una tantum
Le Parti, a copertura dell’anno 2024 ed entro il mese di marzo del 2025, hanno concordato di erogare un importo una tantum onnicomprensivo, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo ai dirigenti che si trovino nelle condizioni indicate nell'accordo.
Compensi collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective)
Con l'accordo si stabilisce che i sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati devono computare, ai fini della determinazione del compenso, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori e di congedo parentale.
Le Parti hanno convenuto che dal 2025 le imprese verseranno:
Per i dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonché quelli assunti o nominati successivamente a tale data, dal 1° gennaio 2025 la contribuzione al Fondo Previndai è così stabilita:
Il datore di lavoro e il lavoratore possono versare un ulteriore contribuzione, rispetto a quella minimi a loro carico, senza limite di massimale.
In caso malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, il periodo di conservazione del posto, per il dirigente non in prova, è elevato da 12 a 18 mesi nel caso di patologie oncologiche.
Dal 1° gennaio 2025, la polizza caso morte o invalidità permanente è così elevata:
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 300,00 annui.
La contrattazione aziendale può estendere convenzionalmente il periodo di congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis del d.lgs 151/2001.
Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 d.lgs 151/2001, l'indennità pari all’80% della retribuzione prevista dall’art. 34 del decreto nel caso di fruizione del permesso fino al 6° anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione.
In occasione di matrimonio compete al dirigente non in prova un periodo di congedo di 15 giorni anche consecutivi, retribuito al 100% con relativo trattamento previdenziale.
Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che si trovi in determinate condizione specificate nell'accordo.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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