Direttiva Iva. Il Consiglio Ue definisce il concetto di beni immobili

Pubblicato il 29 ottobre 2013 Il 26 ottobre 2013 sulla Guue serie L 284, è stato pubblicato il regolamento UE n. 1042 del 7 ottobre 2013, che modifica il precedente regolamento di esecuzione n. 282/2011, contenente disposizioni applicative della direttiva comunitaria sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2006/112/CE).

Il nuovo regolamento di esecuzione del Consiglio europeo - che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015 -  è stato predisposto con lo scopo di apportare modifiche significative riguardo il luogo delle prestazioni dei servizi.

Le novità riguardano in primo luogo i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi elettronici prestati a persone non soggetti passivi. Analogamente, vengono fornite alcune indicazioni che riguardano il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto oltre che specificati puntualmente i servizi connessi ai beni immobili.

Relativamente a quest’ultimi viene chiarita in maniera puntuale l’individuazione dei servizi relativi ai beni immobili, specificando che sono da ritenersi tali solo quei servizi che presentano un collegamento diretto con tali beni.

A tal fine, vengono distinte due grandi categorie: da una parte, le prestazioni derivate da un bene immobile, nel caso in cui il bene sia elemento fondamentale del servizio ed è necessario per la sua prestazione; dall’altra, le prestazioni erogate/destinate ad un bene immobile che hanno per oggetto la sua trasformazione fisica.

Riguardo la corretta applicazione del principio previsto dalla direttiva Iva, che stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni immobili (in deroga alle regole generali di territorialità) si considerano effettuate nel luogo in cui si trova l’immobile, il nuovo regolamento n. 1042/2013 è intervenuto introducendo il concetto di bene immobile, per superare tutte le difficoltà finora legate al fatto che spesso l’applicazione dell’Iva ai servizi relativi agli immobili ha avuto un comportamento non uniforme proprio a causa della diversa qualificazione dello stesso servizio all’interno dei vari paesi Ue.

È stato così aggiunto al precedente regolamento n. 282/2011 il nuovo articolo 13-ter, che definisce, ai fini della direttiva Iva, cosa debba intendersi per beni immobili.

Si considerano così immobili:

- la parte del suolo (superficie/sottosuolo) su cui è possibile costituire diritti di proprietà e di possesso;
- tutti i fabbricati o edifici eretti sul suolo che non si possono agevolmente smontare o rimuovere;
- ogni elemento installato e che forma parte integrante di un fabbricato o edificio;
- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato permanentemente in un fabbricato o in un edificio che non può essere rimosso senza distruggerlo o alterarlo.
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