Dal 12 gennaio 2025 entrano in vigore le disposizioni del Collegato lavoro, in particolare, l’articolo 19 recante norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, specificatamente in tema di dimissioni di fatto o dimissioni per fatti concludenti del lavoratore.
Come abbiamo già, in più occasioni, avuto modo di evidenziare, la norma de quo nasce come norma anti-abusi, al fine di disincentivare pratiche scorrette del lavoratore finalizzate ad ottenere indebitamente l’indennità NASpI.
Ma se “la sicurezza giuridica nella risoluzione del rapporto è un valore fondamentale…”, “in virtù della delicatezza della materia”, sottolinea la Fondazione Studi Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 18 dicembre 2024, la “disposizione richiede particolare rigore nell’analisi concreta degli avvenimenti legati all’assenza di un lavoratore. Un’errata valutazione, infatti, potrebbe comportare che la cessazione del rapporto di lavoro di un soggetto, apparentemente inadempiente, si traduca in una complessa vicenda gestionale qualora quest’ultimo sia successivamente in grado di dimostrare l’esistenza di cause giustificative delle proprie assenze.”.
L’approccio, aggiunge la Fondazione Studi CDL, che occorre avere in sede interpretativa della novella disciplina “deve necessariamente ancorarsi a criteri oggettivi e pragmatici”.
Ma quali criteri oggettivi e pragmatici applicare per qualificare l’assenza “ingiustificata” ai fini della sussistenza della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti di cui all’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203?
In deroga all’articolo 26 (nuovo comma 7-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che definisce le modalità di trasmissione telematiche per le dimissioni e risoluzioni consensuali, l’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 dispone testualmente che “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Pertanto può integrare la fattispecie delle dimissioni di fatto l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o per più di 15 giorni., in mancanza di norme contrattuali.
Per qualificare integrata la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro dovrà dunque verificare la sussistenza di una prolungata assenza ingiustificata, come?
Facendo riferimento, in prima battuta, al CCNL che regola il rapporto di lavoro e, in mancanza di previsioni contrattuali, a decorrere dal diciassettesimo giorno di assenza ingiustificata del lavoratore.
Il presupposto temporale (ossia la durata dell’assenza ingiustificata) è ampiamente ricavabile dalla contrattazione collettiva vigente, nella sezione dedicata alle sanzioni disciplinari.
Solo per fare citare qualche CCNL, si riportano i seguenti esempi nella tabella che segue.
CCNL |
Articolo |
Descrizione |
Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione, Alberghi |
Articolo 49 |
Il lavoratore può essere licenziato per assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi o ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie. |
Trasporto e spedizione merci – Confetra |
Articolo 32 |
Licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate di almeno 4-5 giorni consecutivi o 3 volte in un anno, salvo forza maggiore. |
Grafici, editoriali (industria) |
Articolo 43 |
Licenziamento con preavviso per assenze ingiustificate oltre 5 giorni consecutivi. Senza preavviso per gravi mancanze. |
Commercio (Anpit - Cisal) |
Articolo 325 |
Licenziamento per giusta causa senza preavviso per assenze oltre 4 giorni consecutivi o più di 6 giorni in due episodi nell'ultimo biennio. |
Metalmeccanica Industria - Conflavoro |
Articolo 49 |
Licenziamento per assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi o 3 volte in un anno nei giorni legati a festività o ferie. |
Chimica - Industria |
Articolo 40 |
Licenziamento immediato per assenze ingiustificate oltre 5 giorni consecutivi o ripetute 5 volte in un anno in giorni legati a festività o ferie. |
Da notare inoltre che il CCNL Studi professionali - Consilp, all’articolo 108 in tema di giustificazione delle assenze, recita “Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro o a chi ne fa le veci; in caso di mancata giustificazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui al Titolo XXVIII (Trattamento Economico), quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista al successivo Titolo XXXI (Norme Disciplinari)”.
Andando alle norme disciplinari, l’articolo 157 del medesimo CCNL, in particolare, dispone che il licenziamento per giusta causa si applica nel caso previsto dall'articolo 108 (giustificazione delle assenze) e e anche per assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia.
Cosa succede se il lavoratore risulti assente durante le visite di controllo in caso di malattia o non presenti la certificazione di malattia o la presenti tardivamente?
Sappiamo che il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale. Il lavoratore ha poi l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro il numero di protocollo relativo al certificato medico richiesto al medico.
Tale comunicazione vale sia a giustificare l’assenza legata alla malattia sia a legittimare la spettanza del trattamento economico di malattia previsto.
Il CCNL Studi professionali, come abbiamo in precedenza visto, dispone che il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente l'assenza. In caso contrario, può essere licenziato per giusta causa per mancata presenza alle visite mediche di controllo.
Ma se invece il lavoratore dovesse presentare tardivamente la certificazione medica o non dovesse presentare alcun certificato medico?
Se il lavoratore non presenta alcun certificato, l’assenza si considera ingiustificata e, fino all’11 gennaio 2025, può dar luogo a licenziamento disciplinare secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
Cosa cambia dal 12 gennaio 2025 con il Collegato lavoro? Lo stesso lavoratore potrà essere ritenuto dimissionario di fatto?
E se il lavoratore presentasse tardivamente il certificato medico?
La Corte di Cassazione (la prima sentenza in merito è la n 33134 del 10 novembre 2022) ritiene che non è configurabile assenza ingiustificata se il lavoratore consegna il certificato medico anche a seguito di contestazione disciplinare.
Da ultimo si veda anche l'ordinanza n. 172 del 7 gennaio 2025 su licenziamento disciplinare di un dipendente per condotte gravi, tra cui assenze ingiustificate e uso di un certificato medico falso.
Sul punto sara necessario ancorarsi a quei criteri oggettivi e pragmatici richiamati dalla Fondazione Studi CDL e per i quali si attendono opportuni chiarimenti ministeriali.
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