Differiti i termini per il conguaglio del contributo aggiuntivo Ivs 0,50%
Pubblicato il 02 marzo 2013
L'Inps, con il
messaggio n. 3678 del 1° marzo 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al conguaglio del contributo aggiuntivo Ivs 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello.
L'Istituto, nel confermare quanto affermato nella
circolare n. 151 del 28 dicembre 2012, al fine di semplificare gli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, specifica che le differenze di Tfr - divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n.
297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 17 giugno 2013 (il 16 è festivo).
A regime, il versamento dovrà essere effettuato nell'anno stesso in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell'incentivo,
“ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti”.