Soggetti e condizioni per la proroga
Anche per il 2015 sono stati prorogati i termini dei versamenti delle imposte che risultano dal modello Unico 2015 - compresa l’IVA in caso di dichiarazione unificata - e dal modello IRAP 2015.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 134 del 12 giugno 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2015 relativo alla suddetta proroga.
Lo slittamento dei termini di versamento non è rivolto a tutti: in particolare riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dagli studi stessi.
La proroga è diretta anche ai contribuenti che applicano il regime dei minimi e il nuovo regime forfettario, istituito dalla Legge di Stabilità 2015.
Con la proroga sono differiti, per i suddetti contribuenti, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015.
Oltre all' IRPEF e all'IRES, la proroga riguarda la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA PROROGA E SOGGETTI COINVOLTI
Sono interessati alla proroga coloro che:
La proroga è inoltre valida anche per i soggetti per i quali operano:
La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 6 luglio 2007, ha precisato che lo slittamento vale anche per i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a euro 5.164.569).
Quest’anno la novità da rilevare è che la proroga è a favore anche dei contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015 - e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Sono interessati anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 115 e 116 (3) del TUIR, ovvero:
I soci di una Srl che non sono in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2015, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo e del primo acconto 2015 dei contributi INPS per artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.
Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risoluzione n. 59 del 25 settembre 2013, che il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS mentre le imposte (IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono dovute alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Proroga dei versamenti di Unico |
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Termine ordinario |
16.06.15 |
16 luglio 2015 (30 giorni successivi al 16.06.2015), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo |
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Nuovo termine dopo la proroga |
06 luglio 2015 (senza maggiorazione) |
Dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo |
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(1) Es. inizio, cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività.
(2) Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc..
(3) Gli articoli 115 e 116 del TUIR prevedono l'istituto della "tassazione per trasparenza", cioè la possibilità opzionale di tassazione del reddito delle società di capitali con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone.
A CHI NON SI APPLICA LA PROROGA
Sono esclusi dalla proroga i contribuenti “estranei” agli studi di settore (es. le persone fisiche), che sono tenuti al rispetto dei termini ordinari di scadenza dei versamenti.
Ad esempio, non sono interessati dalla proroga:
Soggetti per i quali non vale la proroga |
La proroga dei versamenti non opera per:
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SOCIETÀ CHE APPROVANO IL BILANCIO
Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo Ires ed Irap è connesso alla data di approvazione del bilancio.
Le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2015 (ovvero quelle che si avvalgono del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) non beneficiano della proroga (4).
In questo caso i versamenti dovranno essere effettuati:
La proroga dei versamenti vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16 giugno 2015, ovvero che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2015.
Approvazione bilancio 2014 nel mese di giugno
Data approvazione Bilancio |
Entro il 29 giugno (rinvio per particolari esigenze - art. 2364. c.c.) |
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Termini di versamento |
Entro il 16 luglio |
Entro il 20 agosto 2015 (Con maggiorazione dello 0,40%) |
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(4) Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine “ordinario” di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, collegato alla data di approvazione del bilancio.
PROROGA DEI TERMINI: QUALI SONO I VERSAMENTI
Dal punto di vista dei versamenti che derivano dal modello Unico 2015 e dal modello IRAP 2015, quelli che potranno essere effettuati entro il 6 luglio od entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 (per i soggetti interessati alla proroga) sono, in particolare, i seguenti:
SALDO IVA 2014 DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE UNIFICATA
Chi presenta la dichiarazione annuale Iva in sede di dichiarazione unificata con il modello Unico 2015 (persone fisiche o soggetti diversi), può effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2014 entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa.
Insieme alle somme da versare è dovuta la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,4%, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015.
Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015.
Se, ad esempio, un contribuente vuole beneficiare della proroga e versa il saldo IVA entro il 6.7.2015, il versamento deve essere maggiorato del 1,2% (0,4% per i periodi 16.3 - 16.4, 16.4 - 16.5 e 16.5 – 16.6).
Se effettua il versamento entro il 20.8.2015, il versamento deve essere maggiorato del 1,2% per il differimento fino al 6.7.2015 e su tale maggiorazione è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2015 al 20.8.2015.
CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA
I termini di differimento dei versamenti (al 06.7.2015 e al 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche con riferimento al versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti, professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.
Secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 173 del 16 luglio 2007, il differimento dei versamenti si applica anche per contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga.
Poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (5).
Osserva Il differimento dei versamenti si applica anche relativamente ai contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali, che sono interessate dalla proroga in esame, e che non applicano il regime di trasparenza fiscale.
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(5) Tale proroga è però strettamente legata ai suddetti versamenti contributivi e non può estendersi ad altri importi dovuti (es. Irpef e relative addizionali o imposte sostitutive) che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
DIRITTO CAMERALE
La proroga dei versamenti, oltre all'Irpef, Ires, Irap, saldo Iva, per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata, ai contributi previdenziali, all'acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata e imposte sostitutive, è applicabile anche al diritto camerale dovuto per il 2015.
Il ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare del 30.05.2011, n. 103161, ha chiarito che il termine per il versamento del diritto annuale è legato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Dunque, coloro che non sono interessati dalla proroga dei versamenti devono versare il diritto annuale nei termini ordinari previsti per il 16 giugno.
VERSAMENTI ESCLUSI DALLA PROROGA
Si ricorda che non sono coinvolti dalla proroga in esame i versamenti che riguardano:
RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Il contribuente può scegliere di pagare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere sempre pagato in un’unica soluzione.
In ogni caso, i versamenti rateali devono essere completati entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti negli appositi spazi del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta ma devono essere versati separatamente.
A seguito della proroga dei versamenti, in caso di rateizzazione, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso viene differito al 6 luglio 2015 o al successivo 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.
Quadro Normativo |
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 41 del 6 luglio 2007 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 173 del 16 luglio del 2007 - Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 103161 del 30.05.2011 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013 - Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2015 (in G.U. del 12.06.2015 n. 134) |
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