La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), certifica che una persona è in stato di disoccupazione e può usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro, stipulando il Patto di Servizio al Centro per l’Impiego.
Si rammenta che dall’1 dicembre 2017 la DID può essere resa esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell’Anpal (www.anpal.gov.it) nell'area ad accesso riservato e, da tale data, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID in questione.
Essere privo di impiego ed aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario.
La DID può essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione - cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento - già durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Coloro che, invece, beneficiano di una prestazione di sostegno al reddito, non devono inserire la DID sul portale Anpal, perché la presentazione all'INPS di una domanda di NASpI, di Dis-Coll o di indennità di mobilità, equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro.
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