Dichiarazioni inesatte equiparate all’omessa comunicazione
Pubblicato il 23 luglio 2008
L’Inps – messaggio n. 16636/08 – precisa che la deroga della retroattività degli effetti della variazione viene a configurarsi sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione. Lo spunto arriva dalla sentenza della Cassazione n. 13383 del 23 maggio 2008, che in materia di classificazione dei datori ai fini previdenziali ha stabilito che gli effetti della variazione della classificazione decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento. Ci sono solo alcune eccezioni da considerare: inesatte dichiarazioni al momento dell’inquadramento iniziale; omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta dall’azienda.