L'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative agli esportatori abituali e alle loro associazioni di categoria sul periodo transitorio che porterà al nuovo modello per le dichiarazioni d’intento - approvato con provvedimento 213221 del 2 dicembre 2016 - che, rispetto al vecchio, vede la soppressione dei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”, in cui il contribuente indicava l’intervallo temporale in cui intendeva effettuare le operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi senza Iva.
Le precisazioni sono contenute nella risoluzione 120 del 22 dicembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate.
Fermo restando che il nuovo modello è da utilizzare esclusivamente a partire dalle operazioni programmate dal 1° marzo 2017, fino al prossimo 28 febbraio 2017 gli esportatori abituali possono servirsi ancora del vecchio modello, in tal caso:
L’importo indicato nel campo 2 - la cifra complessivamente fatturata da chi riceve la dichiarazione - deve essere sempre monitorato, perché non è ammesso lo sforamento.
Il quantum riportato rappresenta il limite entro il quale il contribuente intende effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, quindi, se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole operare per un importo superiore, continuando a usufruire del regime di esenzione, deve produrre necessariamente un’ulteriore dichiarazione d’intento.
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