Dichiarazioni al notaio. Ai fini fiscali, ammessa la prova contraria

Pubblicato il 06 novembre 2017

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un accertamento sintetico dell’agenzia delle Entrate, in occasione dell’acquisto di una farmacia ed a fronte di modesti redditi dichiarati. L’accertamento – confermato dalla Commissione tributaria regionale - era basato sulle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al notaio, secondo cui il prezzo concordato per l’acquisto, sarebbe stato interamente versato dall’acquirente al venditore.

Ebbene, secondo gli Ermellini, dette dichiarazioni non costituiscono piena prova della veridicità dei fatti dichiarati, tali da esimere il giudice dall’esaminare il materiale dichiarativo di segno diverso prodotto dal contribuente. In particolare, l'art. 2700 c.c. attribuisce efficacia fidefaciente alla circostanza che determinate dichiarazioni siano state effettivamente rese difronte al notaio rogante che ne attesta la ricezione, ma non estende la valenza probatoria privilegiata alla veridicità sostanziale di tali dichiarazioni, il cui contenuto intrinseco può essere oggetto di prova contraria senza necessità di esperire lo speciale procedimento di querela di falso.

Dichiarazioni di terzi; elementi indiziari che possono concorrere alla decisione

Pertanto, nella specie – si legge nella sentenza n. 26140 del 3 novembre 2017 – il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di terzi introdotte dal ricorrente (ad esempio la dichiarazione della madre di aver effettuato un prestito al figlio per l’acquisto della farmacia, la scrittura privata con cui era indicato un minor prezzo, la scrittura privata relativa al finanziamento dell’acquisto da parte di due altri professionisti), applicando il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni extraprocessuali rese da soggetti terzi rispetto alle parti in causa, costituiscono prove atipiche. Quest’ultime, dunque, oltre che soggette alla generale valutazione di attendibilità intrinseca e di compatibilità logica tra le stesse, hanno in ogni caso il valore probatorio “proprio” degli elementi indiziari, che possono concorrere a formare il convincimento del giudice, anche se da solo non sono idonei a costituire il fondamento della decisione.

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