Dichiarazione IVA 2022: invio in scadenza

Pubblicato il 29 aprile 2022

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via telematica sono tenuti ad osservare il termine del 2 maggio 2022 (in origine 30 aprile che, però, cade di sabato).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli base od ordinario con provvedimento del 14 gennaio 2022; invece, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono contenute nel provvedimento prot. 30720 del 31 gennaio 2022.

Il termine in parola non riguarda coloro che si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2022, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno 2021 con la dichiarazione annuale (quadro VP).

Modalità di presentazione della dichiarazione IVA

I contribuenti possono presentare la dichiarazione IVA esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il modello approvato dalle Entrate (per il 2022, approvato il 14 gennaio). In caso di presentazione della dichiarazione in modalità difforme si va incontro alla sanzione da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

Come sopra detto, i termini per la presentazione della dichiarazione Iva 2022, per l’anno 2021, vanno dal 1° febbraio al 2 maggio 2022.

L’invio può avvenire direttamente da parte del contribuente oppure attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione.

Coloro che sforano la data del 2 maggio 2022 ma vi provvedono nei 90 giorni successivi sono soggetti alla sanzione da 250 a 2.000 euro. E' applicabile il ravvedimento operoso: pertanto la sanzione è pari ad 1/10 del minimo.

La presentazione oltre i 90 giorni dalla scadenza viene valutata come dichiarazione omessa; tuttavia, costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono tenuti generalmente alla presentazione di detta dichiarazione i contribuenti esercenti attività d’impresa, attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

L’elenco degli esonerati è abbastanza corposo:

- contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata, ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche, ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);

- contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;

- esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;

- imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;

- soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

- raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000.

Modello IVA 2022: alcune novità

Dal modello definitivo reso noto dalle Entrate sono emerse le seguenti novità che contraddistinguono l’annualità in parola.

QUADRO VE e VF - La percentuale di compensazione del 6 per cento è diventata 6,4 per cento (ex Dm 19 dicembre 2021); eliminate, poi, le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021.

QUADRO VO – È stato inserito il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies del decreto Iva nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

QUADRO VX - Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.

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