Dichiarazione Imu al 30 novembre. Fino al 19 ottobre per proposte in pubblica consultazione

Pubblicato il 18 ottobre 2012

Un comunicato stampa del 28 settembre 2012, a firma del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con titolo “Al Consiglio dei Ministri della prossima settimana la proroga per la presentazione della dichiarazione IMU 2012.”, recitava:

Al fine di assicurare ai contribuenti interessati un ragionevole periodo di tempo per l’adempimento, il Consiglio dei Ministri della prossima settimana valuterà la proposta del MEF di proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.

Sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che approva il modello della dichiarazione IMU e le relative istruzioni per la compilazione.”.

La “Gazzetta Ufficiale” è la n. 237/2012, del 10 ottobre; il Decreto legge contenente i tagli per gli enti locali è il n. 174/2012, attraverso cui é divenuto ufficiale quanto già anticipato con il comunicato: la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu.

La dichiarazione Imu, dunque, dovrà rispettare la data ultima del 30 novembre 2012, rispetto al precedente termine, fissato al 30 settembre e slittato al 1° ottobre.

A stabilirlo è l’articolo 9, comma 3, lettera b) del Dl n. 174/2012, che modifica il comma 12-ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.

Il termine del 30 novembre 2012 per la presentazione della dichiarazione Imu riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.

 

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

 

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

 

 

Art. 9

 

Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate, di cinque per mille.

 

 

3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: "30 settembre" sono sostitute dalle seguenti: "30 novembre".

 

 

 

Così, a regime, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Una questione aperta è l’ambito soggettivo, la platea degli interessati.

L’adempimento, pur non previsto come generalizzato, finisce con l’esserlo per le prime indicazioni fornite dal Ministero, che vogliono che tutti i soggetti potenzialmente beneficiari di aliquote agevolate – proprietari di immobili locati, proprietari di immobili d’impresa e soggetti Ires - debbano presentare la dichiarazione Imu, anche non avendo ancora accordata dai Comuni l’agevolazione stessa.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In tal caso, occorrerà una nuova dichiarazione Imu.

Mancano, sì, il modello ufficiale e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione – perciò si è dovuto provvedere allo slittamento della data - ma i nuovi termini, a questo punto, dovranno essere rispettati, benché il timore più grande sia che il modello di dichiarazione Imu, con relative istruzioni, non sarà disponibile prima di fine ottobre.

Intanto, sul sito del dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le prime bozze, sulle quali si possono inviare osservazioni entro il prossimo 19 ottobre. L’invito è rivolto specialmente ai professionisti, che così potranno avanzare i loro suggerimenti.

Leggiamo, comunque, sul sito del Mef che “la partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali decisioni del dipartimento delle Finanze”.

Le osservazioni alla bozza del modello e delle istruzioni per la compilazione possono essere inviate collegandosi al sito del Dipartimento. Per il corretto invio dei contributi è necessario rispondere entro 24 ore all'e.mail che verrà inviata a completamento della procedura.

I tempi, in effetti, sono molto stretti. Chiusa la consultazione, si dovrà ancora predisporre il decreto ministeriale di approvazione dei modelli e, in seguito, di questi si dovrà avviare la diffusione. Ai contribuenti resterà, così, sempre troppo poco tempo per studiare e poi applicare l’ampia casistica che ne deriverà.

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