Nel testo della sentenza n. 39971 del 30 ottobre 2024, la Corte di cassazione, Terza sezione penale, è intervenuta a chiarire la distinzione fondamentale tra dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta nel contesto dei reati tributari.
La differenza principale risiede nell’impiego di mezzi fraudolenti o artifici idonei a ostacolare l’attività di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria.
La dichiarazione fraudolenta, disciplinata dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, implica l’uso di mezzi ingannevoli come documenti falsi o operazioni simulate.
Tali elementi non richiedono necessariamente un elevato grado di sofisticazione, ma devono essere sufficientemente ingannevoli da rendere difficile l’accertamento della reale situazione contabile e patrimoniale.
In questo senso, la frode si configura anche se i mezzi utilizzati non sono estremamente complessi, purché siano in grado di indurre in errore l’amministrazione finanziaria e di ostacolarne l’attività di controllo.
La dichiarazione infedele, invece, prevista dall’articolo 4 dello stesso decreto, si configura come una fattispecie di carattere residuale.
Questo tipo di reato si applica in assenza di mezzi fraudolenti e si riferisce a dichiarazioni non veritiere che non contengono elementi ingannevoli o artifici tali da complicare significativamente l’accertamento fiscale.
In altre parole, la dichiarazione infedele si realizza quando la contabilità presenta inesattezze, ma non sono stati messi in atto stratagemmi per eludere l’attività di verifica da parte delle autorità fiscali.
Nella propria disamina, in particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che la falsificazione dei mastrini bancari, utilizzata per simulare pagamenti di fatture inesistenti, costituisce un tipico esempio di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’articolo 3.
Tale condotta, infatti, obbliga gli organi di controllo a compiere approfondite verifiche per accertare la falsità delle operazioni contabili, costituendo un evidente ostacolo alla normale attività di accertamento e un inganno per l’amministrazione finanziaria.
In presenza dei descritti artifici, la fattispecie non può essere ricondotta alla dichiarazione infedele, poiché la condotta risulta fraudolenta e non si limita a semplici errori contabili.
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