Precisazioni della Cassazione in ordine alla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici in caso di uso illegittimo del regime del margine.
La Terza sezione penale della Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi rispetto al provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di omessa dichiarazione, asseritamente commessi con riferimento a due società.
Secondo quanto rappresentato nell’ordinanza del Tribunale, impugnata in sede di legittimità, era stato posto in essere, per mezzo delle due società, un meccanismo fraudolento che aveva determinato un’evasione d’imposta.
Ciò era avvenuto attraverso l’effettuazione di acquisti intracomunitari di automobili, quindi senza pagare l’IVA, e di successive cessioni dei veicoli ai privati, effettuate mediante il ricorso al cosiddetto “regime del margine” - regime che implica l’applicazione dell’IVA solo sulla differenza tra il prezzo finale del bene e quello pagato precedentemente dal rivenditore - e facendo figurare gli acquirenti finali come diretti acquirenti delle auto all’estero, sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Nel testo della sentenza n. 42147 del 15 ottobre 2019, la Suprema corte ha rigettato, tra le altre doglianze, la censura con cui si contestava la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in caso di inapplicabilità del menzionato regime del margine, sull’assunto dell’insussistenza di un fenomeno di evasione dell’IVA.
Sul punto, le parti ricorrenti avevano dedotto che, nella fattispecie, l’imposta non verrebbe riscossa e poi versata, come invece accade nelle cosiddette “frodi carosello”, ma semplicemente non applicata.
Prima di esaminare questa specifica questione, gli Ermellini si sono soffermati a chiarire in quali casi l’impiego del regime del margine nella consapevolezza dell’assenza dei presupposti richiesti dalla legge possa integrare uno dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre l’amministrazione in errore, così come previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000.
Secondo la Cassazione, così, la scorretta applicazione del regime del margine potrebbe integrare un uso di mezzi fraudolenti quando è realizzata mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura “operazione in regime del margine” nonché la conseguente annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri previsti dalla legge, da eseguire tenendo conto del regime fiscale applicato.
In dette ipotesi, infatti, viene creato un artificioso apparato documentale in sé idoneo a rappresentare l’esistenza dei presupposti necessari per l’operatività del regime del margine e, quindi, ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda la possibile configurazione del reato di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 attraverso l’impiego del citato regime del margine, la Corte di legittimità ha reso una risposta affermativa, ricavandola dalla chiara indicazione fornita dall’articolo 1, lettera f) del medesimo decreto.
Secondo questa disposizione, ossia, per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione.
Ne discende che non è necessario, ai fini della configurabilità del fatto di “evasione di imposta”, che il tributo sia stato riscosso e non versato, occorrendo, per contro, che l’importo dello stesso sia stato indicato in dichiarazione in misura diversa ed inferiore rispetto a quella dovuta.
E ciò – ha riconosciuto la Corte – è quanto accade nell’ipotesi di dichiarazione fiscale in cui l’IVA è determinata con l’illegale applicazione del regime del margine.
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