L’Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti in materia di successioni, con particolare riguardo al caso di un testatore che ha designato due esecutori testamentari che hanno accettato la carica e ai quali il de cuius ha attribuito un legato in denaro.
D'intesa con l'erede, gli esecutori testamentari dovranno predisporre e presentare la dichiarazione di successione. Pertanto, con riferimento a tale obbligo dichiarativo, si formulano alcuni quesiti all’Amministrazione finanziaria.
Nella risposta n. 379 del 18 settembre 2020 l’Agenzia si esprime sulla corretta compilazione della sezione "riservato a chi presenta il modello" della dichiarazione di successione, e del successivo quadro EA - Eredi, legatari e altri soggetti; ciò in quanto il software di compilazione della dichiarazione di successione produce un messaggio di errore se il modello è presentato dall'esecutore testamentario nell'esercizio del suo ufficio, inserendo quindi il codice carica 7 ("esecutore testamentario") e sia al contempo un legatario, il cui codice fiscale deve essere indicato nel quadro EA.
Specifica l’Agenzia che l’esecutore testamentario ricopre un duplice ruolo, nell’ambito della dichiarazione di successione: sia quello di esecutore testamentario che di legatario.
Pertanto, lo stesso è tenuto:
sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina, ex articolo 31, comma 2, lett. a) del DLgs. 346/90 (TUS);
sia ad indicare gli elementi richiesti dall’articolo 29 del TUS, tra i quali figurano i dati dei legatari.
La dichiarazione di successione dovrà, quindi, essere presentata dall'istante indicando nel frontespizio della dichiarazione il codice carica "7": esecutore testamentario.
Per tale ragione – specifica l’Agenzia – sono in corso di implementazione gli interventi tecnici per la rimozione del controllo informatico segnalato nell'istanza, che generava un messaggio di errore, bloccando la presentazione della dichiarazione qualora l’esecutore fosse anche indicato tra i legatari.
Nel frattempo che venga realizzato tale intervento informatico, l'istante potrà presentare presso l'ufficio, il Modello 4, ovvero il modello cartaceo della dichiarazione di successione.
Nella risposta agenziale, inoltre, si forniscono le seguenti altre specificazioni:
l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, pertanto lo stesso è tenuto al pagamento dell'imposta di successione;
gli uffici, nel redigere il certificato di successione del quale devono richiedere la trascrizione, devono includere tutti i beni immobili inseriti nella dichiarazione di successione;
la trascrizione deve essere effettuata nei confronti degli esecutori testamentari, quali possessori dei beni immobili;
l'imposta di successione sarà liquidata secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.
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