Scade il prossimo 16 giugno il termine per la presentazione del MUD 2021, il modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2020.
Il modello, approvato con il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 (supplemento ordinario n. 10), è articolato nelle seguenti Comunicazioni:
Sono tenuti a trasmettere il MUD 2021, in particolare, i seguenti soggetti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e/o di smaltimento rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lLs.152/2006 che hanno più di 10 dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
Non sono invece tenuti a presentare il MUD:
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
- i soggetti che esercitano attività identificato con i codici ATECO 96.02.01(barbieri e parrucchieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggi e piercing).
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).
Imprese, professionisti ed enti obbligati devono presentare esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it le seguenti comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
A tal fine occorre registrarsi al sito e disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
La prima registrazione è consentita esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Chi è in possesso delle credenziali già rilasciate potrà continuare ad utilizzarle fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
ll dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM 23 dicembre 2020. Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 euro per dichiarazione e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l'Istituto di pagamento InfoCamere.
I soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il MUD semplificato sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it/.
Le comunicazioni semplificate, una volta compilate inserendo i dati nel portale, vanno spedite alle Camere di commercio competenti per per territorio esclusivamente via PEC alla casella centralizzata comunicazionemud@pec.it.
Il diritto di segreteria è di 15,00 euro e va versato esclusivamente utilizzando il servizio "avviso di pagamento pagoPA".
Si ricorda, infine, che la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito mudcomuni.it, mentre la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito registroaee.it.
I soggetti obbligati che non effettuino la comunicazione ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se, invece, la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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