In tema di detrazione delle spese di interventi di riqualificazione energetica, va escluso che il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, previsto per l’inoltro della comunicazione a ENEA, possa determinare una comminatoria di decadenza.
E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con un'interessante sentenza relativa alla tematica della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica.
Con la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024, la Quinta Sezione civile della Cassazione si è pronunciata su di una vicenda che vedeva contrapposti una contribuente e l'Agenzia delle Entrate, in merito al diritto alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica pretesa dalla prima.
Tale diritto era messo in dubbio dall'Agenzia attesa la mancata comunicazione tempestiva all'ENEA da parte della contribuente.
Al centro della controversia, la questione se l'omissione o il ritardo nella comunicazione dei dati all'ENEA potesse precludere il diritto alla detrazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica.
L'Agenzia delle Entrate aveva motivato il disconoscimento della detrazione fiscale alla contribuente, argomentando l'importanza della comunicazione tempestiva all'ENEA come requisito indispensabile per beneficiare delle agevolazioni fiscali legate alla riqualificazione energetica degli edifici.
La contribuente, dal suo canto, aveva difeso il suo diritto alla detrazione per riqualificazione energetica, sostenendo che la tardiva comunicazione all'ENEA non dovrebbe annullare il beneficio fiscale, evidenziando l'effettiva realizzazione dei lavori e il loro impatto positivo sull'efficienza energetica.
La Corte di Cassazione, nel suo verdetto, ha applicato principi legali chiave, sottolineando che la comunicazione tardiva all'ENEA non preclude il diritto alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica.
Nel ribadire l'importanza dell'effettiva realizzazione dei lavori e del loro contributo al risparmio energetico, la Corte ha enfatizzato la finalità delle agevolazioni fiscali come incentivo per promuovere pratiche sostenibili.
Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, la Corte di legittimità ha escluso che potesse desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, dallo stesso tenore dell’art. 4 del DM 19 febbraio 2007.
Di per sé, infatti, l’espressione ivi adoperata - secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma - non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, infatti, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico.
In tale contesto, tuttavia, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, vale a dire di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Da segnalare, sulla tematica, anche l'opposta lettura data dalla stessa Cassazione con ordinanza n. 34151 del 2022.
Decisione, quest'ultima, ai sensi della quale l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituirebbe, per il contribuente, una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
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