Detrazione del 55%, l’Enea allunga i termini di presentazione della domanda fino a settembre 2013

Pubblicato il 03 maggio 2013 Coloro che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro il 31 dicembre, ma non hanno trasmesso la richiesta di detrazione all'Enea entro tre mesi dalla fine dei lavori, possono ancora usufruire della detrazione fiscale del 55%, a condizione che la scadenza dei 90 giorni “utili” dal termine dei lavori per inviare o far inviare telematicamente all’Enea copia dell’attestato di certificazione o di riqualificazione energetica sia avvenuta dopo il 30 settembre 2012.

Tale precisazione è stata resa dalla stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile con la risposta alla Faq n. 70 del 21 febbraio 2013.

In tale sede, l'Agenzia nazionale ribadisce che per potere beneficiare del bonus per la riqualificazione energetica per interventi ultimati nel 2012 per i quali non è stata trasmessa la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni, sempre che non vi siano state violazioni o siano iniziate verifiche o accertamenti, è necessario che: l’autore dell’intervento possieda i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista per l'inadempimento.

Se queste tre condizioni risultano soddisfatte, il contribuente non perde il diritto a fruire la detrazione fiscale del 55%, a patto che invii la documentazione all'Enea entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro. In questo caso la data utile è il 30 settembre 2013 per i lavori ultimati nel 2012.

Per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni, l’Enea invita i contribuenti a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.
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