Detenzione materiale pedopornografico. Esecuzione della pena non sospesa

Pubblicato il 07 novembre 2017

Nella condanna per reato detenzione di materiale pedopornografico, opera la presunzione di pericolosità superabile soltanto all’esito di un periodo di osservazione della personalità, con conseguente sussistenza del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 comma 9 c.p.p.

Divieto di sospensione dell'esecuzione. Non ammette eccezioni, nemmeno per pene brevi 

La norma che contempla siffatto divieto, non ammette eccezioni di sorta. Deve dunque prendersi atto che la citata previsione esclude la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati ex art. 600 quater c.p., indipendentemente dalla durata della pena medesima e, quindi, anche in caso di condanna per pene brevi (come nell’ipotesi qui esaminata). Trattasi di scelta operata nell’ambito della discrezionalità propria del legislatore, in modo che si profila rispettoso del canone della ragionevolezza, attese la gravità del reato e la rilevanza del bene giuridico leso, ovvero la personalità del minore di anni diciotto.

E l’eccezione per cui, la breve durata della pena renderebbe difficoltoso se non impossibile il previo esperimento del periodo di osservazione circa la personalità del condannato, è questione distinta dalla sfera di applicazione del suindicato divieto di sospensione dell’esecuzione, la cui operatività, anche in tale ipotesi, non può essere revocata in dubbio.

E’ tutto quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 50455 del 6 novembre 2017, respingendo il ricorso di un soggetto, condannato per detenzione di materiale pedopornografico alla pena detentiva di un anno e cinque mesi, avverso l’ordinanza con cui veniva respinta la sua istanza di revoca dell’ordine di carcerazione.

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