La legge di Stabilità 2016 ha disciplinato un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
In data 25 marzo 2016 è stato firmato il Decreto Interministeriale che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Stante quanto sopra, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato, in data 2 maggio 2016, la circolare n. 8, con cui ha fornito un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina in questione, spiegando, tra le altre cose, che l’agevolazione si applica, a differenza del passato, solo alla retribuzione corrisposta a titolo di “premio”.
Quindi, per la Fondazione, sono da escludere dal beneficio della detassazione le somme negoziate come controprestazione dell’attività lavorativa e comprese nel vincolo sinallagmatico del rapporto di lavoro oppure riconosciute a ristoro di un disagio.
Con specifico riferimento al lavoro agile, il DDL lavoro autonomo e lavoro Agile prevede che “gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell'attività in modalità di lavoro agile ivi comprese le quote di retribuzione oraria”.
Quindi, evidenzia la circolare della Fondazione n. 8/2016, una volta entrato in vigore il disegno di legge, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui.
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