Derogabile lo statuto degli enti del terzo settore

Pubblicato il 03 giugno 2019

La scadenza, fissata al 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statuari degli enti del terzo settore alle nuove regole previste dal relativo codice (D.Lgs. n. 117/2017), non ha natura perentoria ma rileva solo ai fini procedurali. Le modifiche statuarie, in particolare, possono essere adottate con le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Inoltre, il mancato rispetto del termine previsto non determina la perdita delle rispettive qualifiche degli enti, né compromette l’ingresso di questi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), e neppure incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.

Il chiarimento è giunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019. Il documento di prassi, che si pone in continuità con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, fornisce alcune precisazioni in merito alla disposizione che obbliga gli enti del terzo settore ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili dettate dal D.Lgs. n.117/2017, o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Enti del terzo settore, termine per gli adeguamenti statutari

L’art. 101, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 attribuisce agli enti iscritti al Runts la facoltà di utilizzare, entro il 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, il regime cd. "alleggerito", ossia quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Per gli enti, però, sarà possibile rettificare lo statuto anche dopo il 3 agosto 2019, seppure con le maggioranze rafforzate dell’assemblea straordinaria.

Per Odv e Aps, in particolare, troverà applicazione la procedura di trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri al Runts, in ragione del fatto che essi manterranno la propria veste giuridica nel passaggio alla riforma del terzo settore, collocandosi nelle rispettive sezioni del Runts dedicate. Una volta acquisite le informazioni, gli uffici del Registro territorialmente competenti saranno chiamati a verificare, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Runts. In questa sede, sarà possibile sollecitare gli enti che non si fossero ancora adeguati a effettuare le modifiche statutarie, pena in caso contrario la mancata iscrizione al Registro.

Differente è la procedura di iscrizione al Runts per le Onlus, le quali non hanno facoltà di adottare l’istituto della trasmigrazione, in ragione dell’estrema eterogeneità degli enti inclusi oggi nella qualifica fiscale di Onlus e della mancanza di una sezione specifica nel Runts. Di conseguenza, le Onlus che intendono entrare nel terzo settore, dovrebbero presentare una specifica richiesta di iscrizione al Registro unico, con le modalità che saranno individuate con apposito decreto attuativo.

Enti del terzo settore, procedimenti di verifica

La verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del Dpr. n. 361/2000 ha ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell’ufficio del Runts. A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all'ufficio del Runts territorialmente competente, entro 180 giorni, esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS.

Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l'adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza.

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