Con sentenza n. 3773 depositata il 17 febbraio 2009, la Suprema corte di legittimità è intervenuta enucleando quelli che sono gli obblighi di trasparenza degli intermediari finanziari, in particolare, in materia di derivati. Nel dettaglio, la Cassazione ha annullato, con rinvio, una sentenza dei giudici di merito che aveva respinto il ricorso di un risparmiatore il quale, attraverso la sottoscrizione di contratti a termine futures e options, aveva subito ingenti perdite in una serie di operazioni di borsa. Il risparmiatore addebitava alla banca di non avere illustrato le caratteristiche dell'investimento, lo specifico rischio che le operazioni finanziarie avrebbero comportato nonché la congruità dell'investimento stesso. I giudici di legittimità, dopo aver ricordato, in termini generali, gli obblighi di buona fede che fanno capo all'intermediario anche dopo la sottoscrizione del contratto con il cliente, ha rilevato come, nel caso in esame, non fosse stata osservata quella prudenza che i regolamenti interni alla banca imponevano. Così, ricordando la disciplina Consob, la Cassazione ha spiegato come gli intermediari autorizzati devono informare tempestivamente e in forma scritta l'investitore nonappena le operazioni in derivati disposte per obiettivi diversi da quelli di copertura abbiano provocato un volume di perdite, effettive o potenziali, superiore al 50% del valore delle somme costituire a provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Quando le perdite iniziano a farsi eccessive, quindi, non è più sufficiente la semplice comunicazione periodica dell'esito delle operazioni.
Sempre in tema di controversie tra investitori e risparmiatori, il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 106 depositata il 17 febbraio scorso, ha affermato che la veridicità della dichiarazione degli amministratori sul fatto che la società “è munita di competenza ed esperienza in materia finanziaria” è affidata “a un criterio di autoresponsabilità” che grava su chi la rende, di modo che, una volta resa la "Dichiarazione di operatore qualificato", questa trasferisce, di fatto, il rischio-swap sull'investitore (sempre che il proponente non abbia messo in pratica comportamenti dolosi). Così, con la sentenza, i giudici di merito hanno dichiarato ammissibile un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto degli swap e volto non solo a quantificare il quantum ma anche per la verifica dell'an del credito fatto valere.
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